Le Agevolazioni per i premi di produttività sono il tema principale della Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate. La circolare illustra i vantaggi introdotti per i titolari di reddito di lavoro dipendente, entro la soglia di 50 mila euro, e nuove disposizioni in materia di benefit per i dipendenti.
La Legge di Stabilita 2016 ha introdotto la tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili. I premi di risultato derivanti da incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione saranno soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Sono state anche ridefinite le erogazioni del datore di lavoro che costituiscono il cosiddetto “welfare aziendale”, ovvero prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese, con finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Grazie alla nuova normativa il lavoratore può scegliere di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, detassando completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento.
La legge di Stabilità 2016 ha anche previsto la possibilità per i datori di lavori di erogare i benefit ì tramite voucher, ovvero documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. L’introduzione dei voucher apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.
La agevolazioni presuppongono la verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite reddituale di 50mila euro del lavoratore alle sue dipendenze. Il lavoratore è tenuto a comunicare l’impossibilità di avvalersi del regime sostitutivo, se nell’anno precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50mila euro o se, nell’anno di corresponsione degli emolumenti, ha percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili. Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato.