La Corte di Cassazione ha stabilito che gli immobili abitativi finalizzati allo svolgimento dell’attività agrituristica sono soggetti alla detrazione dell’IVA assoluta sulle spese di ristrutturazione del fabbricato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.4606 del 9 marzo 2016, ha affermato che gli immobili abitativi utilizzati nell’ambito dell’attività agrituristica devono essere trattati, a prescindere dalla loro classificazione catastale, alla stregua di fabbricati strumentali per natura. Di conseguenza, le spese di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai suddetti immobili non sono soggette al divieto di detrazione previsto dall’art.19-bis1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n.633/1972.
Tramite la risoluzione n.18/E del 22 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di detrarre l’IVA sui lavori di manutenzione o ristrutturazione relativi a immobili a destinazione abitativa. Gli immobili adibiti ad attività di tipo ricettivo, ovvero turistico-alberghiera, sono considerati da Agenzia delle Entrate e da Corte di Cassazione alla stregua dei fabbricati abitativi. Ne consegue che anche gli interventi di ristrutturazione su fabbricati rurali strumentali all’esercizio di attività agrituristica sono soggetti alla detrazione IVA.