Presentati i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno familiare con decorrenza dal 1° luglio 2016.
L’INPS eroga mensilmente, sulla base di particolari requisiti, i cosiddetti assegni per il nucleo familiare. Questi non sono altro che una forma di prestazione effettuata tramite bonifici dall’Ente, concessa a particolari categorie di lavoratori e pensionati.
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno. Tale rivalutazione annuale avviene in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Ad esempio, la variazione dei prezzi al consumo calcolata per l’anno 2016 prende in esame il 2015 come anno di riferimento dei redditi e l’anno precedente, ovvero il 2014.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento. Tuttavia, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo tale da determinare la rivalutazione dei livelli di reddito per consentire alle famiglie di ottenere l’assegno familiare non può essere inferiore a zero.
Pertanto, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Per quanto riguarda i requisiti per ottenere l’assegno familiare, questi fanno riferimento innanzitutto alla composizione del nucleo familiare, che deve essere così strutturato:
- Il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- Il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato o che non abbia abbandonato la famiglia;
- I figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- I figli ed equiparati maggiorenni inabili, ovvero soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- I figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- I fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
- I nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.